Superbonus 110% e conformità urbanistica

certificato conformità edilizia

La conformità urbanistica quale requisito fondamentale

Abbiamo già trattato l’aspetto della conformità edilizia-urbanistica nell’articolo “Abusi edilizi nelle compravendite“.  Anche per ottenere il Superbonus 110% valgono gli stessi argomenti già esplicitatati. Mi riferisco alla certificazione asseverata da un tecnico abilitato circa la situazione dei titoli amministrativi dell’immobile quali condoni, permessi o concessioni edilizie, senza la quale non è possibile accedere al Superbonus 110%.

Effettivamente non c’è nulla di nuovo rispetto alla normativa precedente. L’art. 49 del DPR n.380/2001 (Testo Unico Edilizia) prevede che le detrazioni  fiscali su immobili abusivi non sono applicabili.

Il Superbonus 110%, consente di riqualificare energeticamente, con l’efficientamento energetico, nonché strutturalmente, con gli interventi antisismici, senza dover sostenere praticamente nessun costo. Possiamo asserire che tali opportunità ci permettono di contribuire al miglioramento del patrimonio edilizio nazionale, grazie al contenimento dei consumi energetici ed alla risposta agli eventi sismici dello stesso, nonché contestualmente di aumentare il valore delle singole proprietà. Alla funzione sociale si somma il vantaggio di un investimento immobiliare attuato senza soldi propri.

Tutti i proprietari interessati al Superbonus 110% devono accertarsi, tramite un tecnico abilitato, della situazione rispetto alla conformità edilizia ed urbanistica, tenendo bene presente che nel caso vogliano intervenire fruendo di una qualsiasi agevolazione, il loro immobile deve essere assolutamente in regola.

Il tecnico incaricato dovrà essere abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto regolarmente agli ordini e collegi professionali. La certificazione da asseverarsi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesterà che gli interventi sono rispondenti ai requisiti dell’Ecobonus, dimostrando la congruità dei costi degli interventi.

L’asseverazione deve contenere la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo pec, anche ai fini di eventuali contestazioni. Dovrà dichiarare di essere in possesso di polizza assicurativa con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione.

Come funziona il Supebonus 110%

La trattazione in materia di accesso al Superbonus andrà esplicata per ogni caso. Si riportano sinteticamente gli aspetti più salienti.

Il Superbonus spetta alle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi trainanti) nonché ad ulteriori interventi congiuntamente ai precedenti (interventi trainati).

Gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in condominio;
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, poste all’interno di edifici plurifamiliari;
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio.

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile); A8 (abitazioni in ville); A9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico).

Il Superbonus  si applica alle seguenti tipologie di intervento, riportate sinteticamente e con gli importi stabiliti per ogni caso, anche cumulativamente:

  • interventi  di  riqualificazione  energetica  sull’involucro  edilizio  di  edifici  esistenti  o  parti  di  edifici esistenti; 
  • sostituzione di finestre comprensive di infissi; 
  • posa in opera di schermature solari; 
  • installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda;
  • interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
  • installazione impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • opere strutturali per la riduzione del rischio sismico.

La  detrazione  spetta  anche  per  le  prestazioni  professionali  necessarie alla realizzazione degli interventi agevolati.

In caso di trasferimento dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolati, le eventuali detrazioni non ancora utilizzate possono cedersi all’acquirente.

Nel caso di decesso del richiedente le detrazioni si trasmettono all’erede che detiene l’immobile.

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *